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Ritrova la tua serenità, pensiamo noi ai tuoi debitii

A volte un grande problema può diventare un’opportunità

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COSA FACCIAMO

Gestiamo i tuoi debiti

Li cancelliamo o li riduciamo in tempi record.

La nostra attività si concentra sulla risoluzione delle problematiche legate al sovraindebitamento. Ogni giorno, il team si impegna a fornire soluzioni efficaci per aiutare le persone e piccole imprese a uscire dall'incubo del debito per riprendere il controllo della propria situazione finanziaria.

Lavoriamo per aiutare concretamente le persone a ripartire senza debiti, lasciandosi tutto alle spalle.

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Professionalità

Ogni caso è diverso, i nostri esperti ti sapranno guidare tra tutte le soluzioni che è possibile applicare, consigliandoti quella migliore per il tuo caso.

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Trasparenza

Ti informiamo su ogni vantaggio e svantaggio della Legge sul Sovraindebitamento applicata al tuo caso, con trasparenza e professionalità.

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Concretezza

Ti garantiamo un’assistenza continuativa in ogni fase della pratica, dalla preparazione della documentazione al deposito in Tribunale.

Riparti da zero

I nostri esperti ti aiuteranno ad uscire dalla difficoltà finanziaria garantendoti:

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Cancella il tuo debito in 5 semplici passi:

1. Valutazione preliminare

Utilizza il nostro software in pochi minuti ci permetterai di fare una prima analisi della tua situazione finanziaria. Verrai successivamente ricontattato GRATUITAMENTE e SENZA IMPEGNO da un nostro esperto per verificare se hai i requisiti per accedere alla procedura.

2. Raccolta documenti

Dopo aver individuato la strategia che fa per te, ti guideremo nella raccolta di tutti i documenti necessari per la preparazione della pratica. Si tratta di un passo fondamentale per il buon esito della procedura.

3. Predisposizione di un piano

I professionisti di Gestione Debito predisporranno per te la domanda da presentare al Tribunale seguendo una strategia dedicata al tuo caso.

4. Presentazione di un piano

Il consulente dedicato, proporrà poi il piano all’Organismo di Composizione della Crisi secondo la Legge 3/2012 e il D.Lgs. n. 14/2019, affinché ne valuti l’ammissibilità e nomini il Gestore della Crisi.
Il Gestore nominato verifica sia gli aspetti formali che la sostenibilità della procedura prescelta e predispone una relazione particolareggiata sulla gestione della crisi da sovraindebitamento che sarà allegata al ricorso da presentare al Tribunale competente.

5. Fase di omologazione

In questa fase è il Giudice a verificare l’esistenza dei requisiti e criteri necessari per l’omologazione e l’apertura della procedura richiesta. 
Se questo avviene, tutti i vecchi debiti contratti vengono sostituiti dal piano di pagamenti stabilito dal Tribunale.

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Soluzioni adatte a te

I nostri esperti ti aiuteranno ad uscire dalla difficoltà finanziaria garantendoti:

Rectangle 174

Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è una trattativa volta al raggiungimento di un accordo tra creditore e debitore, al fine di conseguire una riduzione del credito originario.

Rectangle 178

Sovraindebitamento -

Legge N.3/2012

La crisi economica finanziaria prima, il COVID dopo e l’inflazione ora hanno impoverito migliaia di famiglie che si trovano oggi a vivere sommerse dai debiti...

Rectangle 176.2

Consolidamento del debito

Il consolidamento del debito è un prodotto finanziario che dà modo di estinguere i debiti in essere, generalmente di più creditori, ottenendo un solo nuovo prestito...

Hai bisogno di aiuto?

Il Codice della Crisi di Impresa oggi ti permette di liberarti del debito e uscire definitivamente dalla morsa dei tuoi creditori. Per cancellare i debiti, affidati a specialisti con una lunga e solida esperienza alle spalle.

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Se pensi di essere sovraindebitato contattaci clicca sotto e in pochi minuti il nostro software ti dirà se puoi accedere a una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e verrai ricontattato in meno di 48 ore dai nostri esperti per fissare un call GRATUITA.

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Organismo di composizione della crisi (O.C.C)

Cos’è, cosa fa e come interviene nella crisi del debitore:

L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è un ente che interviene all’interno delle procedure di composizione delle crisi quale parte terza, imparziale e indipendente, e al quale i debitori possono rivolgersi per poter far fronte all’esposizione debitoria nei confronti dei propri creditori.

L’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto n. 202 del 2014, definisce l’OCC come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

La natura pubblica dell’organismo di composizione della crisi è utile per garantire alcune condizioni che il legislatore ha ritenuto indispensabili per la corretta fruizione dei servizi dell’OCC, quali quelle di indipendenza e di professionalità.

In altri termini, l’organismo non potrà fare preferenze tra le diverse classi di creditori, né potrà intervenire nella redazione del piano.

Infine, la legge richiede che la costituzione e il funzionamento dell’organismo non gravino ulteriormente sulle finanze pubbliche, e che i compiti e le funzioni che sono attribuiti agli OCC possano essere svolti anche da professionisti o società tra professionisti che siano in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f., ovvero un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato. 

Ciò premesso, il ruolo dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento si esplica all’interno del quadro normativo della legge n. 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento utile per risolvere le condizioni di sovraindebitamento, definite dalla stessa legge come quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da determinare una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ciò premesso, i soggetti che ritengono di vivere in una condizione di sovraindebitamento, possono provare a risolverla anche mediante la composizione della crisi e, magari, cercare di ottenere un’esdebitazione.

L’OCC riceverà dunque le domande di avvio del procedimento della composizione della crisi e, una volta che avrà valutato il rispetto dei presupposti normativi, nominerà un professionista (il c.d. Gestore della crisi) che esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nel soddisfacimento dei creditori. 

Spetterà invece al debitore, con la consigliata assistenza di un legale di fiducia, formulare una proposta di accordo con i creditori, proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o chiedere la liquidazione del patrimonio, a seconda delle proprie caratteristiche e finalità. 

L’elenco degli OCC è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, dove è presente il Registro degli organismi crisi sovraindebitamento, e l’elenco dei gestori. 

Scorrendo l’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà dunque possibile individuare quello più vicino al proprio luogo di interessi.

Gestore della crisi

Il Gestore della crisi è “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore” (D.M. 202/2014).

Possono presentare la domanda di iscrizione al Registro dei Gestori della crisi dell’Organismo gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari che: 

  • Siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;
  • Siano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;
  • Siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
  • Siano in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine;
  • Non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
  • Siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale quale Gestore della crisi.

Il Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ed il Direttore Generale della Giustizia Civile ne è il responsabile.  L’iscrizione e la cancellazione dei gestori della crisi dal Registro viene disposta dal Ministero attraverso provvedimenti del direttore generale.

Le funzioni del Gestore della Crisi sono diverse tra cui:

  • Aiuta il debitore nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta;
  • Lo coadiuva nell’esecuzione della stessa;
  • È chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di gestore della liquidazione;

Inoltre egli agisce in qualità di ausiliario del Giudice in occasione della relazione particolareggiata (piano del consumatore e liquidazione del patrimonio); verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati e, infine, rilascia l’attestazione di fattibilità del piano.

Organismo di composizione della crisi ( O.C.C.)