
COS'È
Il concordato minore
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal D.Lgs. 14/2019, Sezione III alla quale possono ricorrere:
- I professionisti
- I piccoli imprenditori
- Imprenditori agricoli
- Start-up innovative
che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali presentano ai creditori una proposta di concordato minore, per poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.
Il contenuto del concordato è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per
il superamento della crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.
COS'È
Il concordato minore
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal D.Lgs. 14/2019, Sezione III alla quale possono ricorrere:
- I professionisti
- I piccoli imprenditori
- Imprenditori agricoli
- Start-up innovative
che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali presentano ai creditori una proposta di concordato minore, per poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.
Il contenuto del concordato è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per
il superamento della crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.


CONDIZIONI
Due tipologie di concordato
La struttura del concordato minore è molto simile a quella del concordato preventivo; per tale motivo, l’art. 74, comma 4 del Codice prevede che si applicano al concordato minore le norme dettate per il concordato preventivo, in quanto compatibili.
Analogamente al concordato preventivo, sono previste due tipologie di concordato minore:
- Il concordato minore in continuità
- Il concordato minore liquidatorio
Viene escluso da questa procedura il consumatore.
COME FUNZIONA
Le fasi della procedura
Il concordato minore si articola in 5 fasi:
01.
02.
03.
04.
05.
La domanda del concordato minore
Nomina OCC
Deposito della domanda di concordato minore
Verifica
Omologa
Il debitore che intenda accedere al concordato minore deve presentare una domanda, alla quale vanno, allegati, tra l’altro, piano e proposta.
Il piano contiene l’indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento; in caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve avere carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e ricavi prospettici, nonché una serie di indicazioni sulle attività future che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e esplicitando le ragioni di discontinuità rispetto alla gestione pregressa.
Sulla base delle previsioni del piano, il debitore formula la proposta, ovvero l’offerta rivolta ai creditori con la quale indica cosa viene offerto agli stessi.
Nella procedura di concordato minore, il debitore deve essere assistito da un difensore tecnico (avvocato) e, come nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve obbligatoriamente essere assistito anche da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
L’OCC tramite i propri gestori della crisi predisporrà una relazione particolareggiata, da allegare alla domanda introduttiva, la quale comprende (art. 76, comma 2 e 3 del Codice):
- L’indicazione delle cause dell’indebitamento
- L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
- L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- La valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda;
- La verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione
- L’indicazione ipotizzabile dei costi della procedura
- La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori
- I criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.
L’OCC ricopre, quindi, il duplice ruolo di consulente del debitore e di garante dell’attendibilità del piano.
La domanda di concordato minore deve essere presentata dal debitore presso il Tribunale nel cui circondario ha il centro degli interessi principali, individuato secondo criteri dettati dall’art. 27 del Codice.
Alla domanda di apertura della procedura devono essere allegati i seguenti documenti (art. 75, comma 1 del Codice):
- · Il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata
- Una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
- L’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, e comprensivo dell’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti
- Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni
- La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
Dopo la verifica sull’ammissibilità della domanda, il Tribunale, con decreto dichiarerà aperta la procedura ed ordinerà all’OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori assegnando un termine di 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Per quanto riguarda l’approvazione il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. Il tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.

CONDIZIONI
Due tipologie di concordato
La struttura del concordato minore è molto simile a quella del concordato preventivo; per tale motivo, l’art. 74, comma 4 del Codice prevede che si applicano al concordato minore le norme dettate per il concordato preventivo, in quanto compatibili.
Analogamente al concordato preventivo, sono previste due tipologie di concordato minore:
- Il concordato minore in continuità
- Il concordato minore liquidatorio
Viene escluso da questa procedura il consumatore.
COME FUNZIONA
Le fasi della procedura
Il concordato minore si articola in 5 fasi:
01.
La domanda del concordato minore
Il debitore che intenda accedere al concordato minore deve presentare una domanda, alla quale vanno, allegati, tra l’altro, piano e proposta.
Il piano contiene l’indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento; in caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve avere carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e ricavi prospettici, nonché una serie di indicazioni sulle attività future che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e esplicitando le ragioni di discontinuità rispetto alla gestione pregressa.
Sulla base delle previsioni del piano, il debitore formula la proposta, ovvero l’offerta rivolta ai creditori con la quale indica cosa viene offerto agli stessi.
02.
Nomina OCC
Nella procedura di concordato minore, il debitore deve essere assistito da un difensore tecnico (avvocato) e, come nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve obbligatoriamente essere assistito anche da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
L’OCC tramite i propri gestori della crisi predisporrà una relazione particolareggiata, da allegare alla domanda introduttiva, la quale comprende (art. 76, comma 2 e 3 del Codice):
- L’indicazione delle cause dell’indebitamento.
- L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.
- L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
- La valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda;
- La verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione.
- L’indicazione ipotizzabile dei costi della procedura.
- La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.
- I criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.
L’OCC ricopre, quindi, il duplice ruolo di consulente del debitore e di garante dell’attendibilità del piano.
03.
Deposito della domanda di concordato minore
La domanda di concordato minore deve essere presentata dal debitore presso il Tribunale nel cui circondario ha il centro degli interessi principali, individuato secondo criteri dettati dall’art. 27 del Codice.
Alla domanda di apertura della procedura devono essere allegati i seguenti documenti (art. 75, comma 1 del Codice):
- Il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata.
- Una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- L’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, e comprensivo dell’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti.
- Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.
- La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
04.
Verifica
Dopo la verifica sull’ammissibilità della domanda, il Tribunale, con decreto dichiarerà aperta la procedura ed ordinerà all’OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori assegnando un termine di 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
05.
Omologa
Per quanto riguarda l’approvazione il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. Il tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.