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Il sovraindebitamento

Il concordato minore

Il sovraindebitamento

Il concoradato minore

COS'È

Il concordato minore

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal D.Lgs. 14/2019, Sezione III alla quale possono ricorrere:

  • I professionisti

  • I piccoli imprenditori

  • Imprenditori agricoli

  • Start-up innovative

che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali presentano ai creditori una proposta di concordato minore, per poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.
Il contenuto del concordato è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per
il superamento della crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.

COS'È

Il concordato minore

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal D.Lgs. 14/2019, Sezione III alla quale possono ricorrere:

  • I professionisti

     

  • I piccoli imprenditori

     

  • Imprenditori agricoli

     

  • Start-up innovative

     

che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali presentano ai creditori una proposta di concordato minore, per poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.
Il contenuto del concordato è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per
il superamento della crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.

Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Due tipologie di concordato

La struttura del concordato minore è molto simile a quella del concordato preventivo; per tale motivo, l’art. 74, comma 4 del Codice prevede che si applicano al concordato minore le norme dettate per il concordato preventivo, in quanto compatibili.

Analogamente al concordato preventivo, sono previste due tipologie di concordato minore:

  • Il concordato minore in continuità

  • Il concordato minore liquidatorio

Viene escluso da questa procedura il consumatore.

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

Il concordato minore si articola in 5 fasi:

01.

02.

03.

04.

05.

La domanda del concordato minore

Nomina OCC

Deposito della domanda di concordato minore

Verifica

Omologa

Il debitore che intenda accedere al concordato minore deve presentare una domanda, alla quale vanno, allegati, tra l’altro, piano e proposta.

Il piano contiene l’indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento; in caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve avere carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e ricavi prospettici, nonché una serie di indicazioni sulle attività future che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e esplicitando le ragioni di discontinuità rispetto alla gestione pregressa.

Sulla base delle previsioni del piano, il debitore formula la proposta, ovvero l’offerta rivolta ai creditori con la quale indica cosa viene offerto agli stessi.

 Nella procedura di concordato minore, il debitore deve essere assistito da un difensore tecnico (avvocato) e, come nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve obbligatoriamente essere assistito anche da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).

L’OCC tramite i propri gestori della crisi predisporrà una relazione particolareggiata, da allegare alla domanda introduttiva, la quale comprende (art. 76, comma 2 e 3 del Codice):


  • L’indicazione delle cause dell’indebitamento
  • L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
  • L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
  • La valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda;
  • La verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione
  • L’indicazione ipotizzabile dei costi della procedura
  • La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori
  • I criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.

    L’OCC ricopre, quindi, il duplice ruolo di consulente del debitore e di garante dell’attendibilità del piano.

La domanda di concordato minore deve essere presentata dal debitore presso il Tribunale nel cui circondario ha il centro degli interessi principali, individuato secondo criteri dettati dall’art. 27 del Codice.
Alla domanda di apertura della procedura devono essere allegati i seguenti documenti (art. 75, comma 1 del Codice):


  • · Il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata
  • Una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
  • L’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, e comprensivo dell’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti
  • Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni
  • La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Dopo la verifica sull’ammissibilità della domanda, il Tribunale, con decreto dichiarerà aperta la procedura ed ordinerà all’OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori assegnando un termine di 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Per quanto riguarda l’approvazione il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. Il tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.

Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Due tipologie di concordato

La struttura del concordato minore è molto simile a quella del concordato preventivo; per tale motivo, l’art. 74, comma 4 del Codice prevede che si applicano al concordato minore le norme dettate per il concordato preventivo, in quanto compatibili.

Analogamente al concordato preventivo, sono previste due tipologie di concordato minore:

  • Il concordato minore in continuità

  • Il concordato minore liquidatorio

Viene escluso da questa procedura il consumatore.

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

Il concordato minore si articola in 5 fasi:

01.

La domanda del concordato minore

Il debitore che intenda accedere al concordato minore deve presentare una domanda, alla quale vanno, allegati, tra l’altro, piano e proposta.

Il piano contiene l’indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento; in caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve avere carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e ricavi prospettici, nonché una serie di indicazioni sulle attività future che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e esplicitando le ragioni di discontinuità rispetto alla gestione pregressa.

Sulla base delle previsioni del piano, il debitore formula la proposta, ovvero l’offerta rivolta ai creditori con la quale indica cosa viene offerto agli stessi.

02.

Nomina OCC

 Nella procedura di concordato minore, il debitore deve essere assistito da un difensore tecnico (avvocato) e, come nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve obbligatoriamente essere assistito anche da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).

L’OCC tramite i propri gestori della crisi predisporrà una relazione particolareggiata, da allegare alla domanda introduttiva, la quale comprende (art. 76, comma 2 e 3 del Codice):


  • L’indicazione delle cause dell’indebitamento.

  • L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

  • L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

  • La valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda;

  • La verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione.

  • L’indicazione ipotizzabile dei costi della procedura.

  • La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

  • I criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.

    L’OCC ricopre, quindi, il duplice ruolo di consulente del debitore e di garante dell’attendibilità del piano.

03.

Deposito della domanda di concordato minore

La domanda di concordato minore deve essere presentata dal debitore presso il Tribunale nel cui circondario ha il centro degli interessi principali, individuato secondo criteri dettati dall’art. 27 del Codice.
Alla domanda di apertura della procedura devono essere allegati i seguenti documenti (art. 75, comma 1 del Codice):


  • Il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata.

  • Una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

  • L’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, e comprensivo dell’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti.

  • Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

  • La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

04.

Verifica

Dopo la verifica sull’ammissibilità della domanda, il Tribunale, con decreto dichiarerà aperta la procedura ed ordinerà all’OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori assegnando un termine di 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

05.

Omologa

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NON PERDERE ALTRO TEMPO CONTATTACI SUBITO!

Se pensi di essere sovraindebitato contattaci clicca sotto e in pochi minuti il nostro software ti dirà se puoi accedere a una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e verrai ricontattato in meno di 48 ore dai nostri esperti per fissare un call GRATUITA.

Corso Vittorio Emanuele II n°30 20122 Milano

P.I.: 03259480139

© 2023 Gestione Debito. All rights reserved

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Concordato minore in continuità

Il concordato minore in continuità costituisce l’ipotesi prelevante e incentivata dal legislatore – il quale prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale del debitore (art. 74, comma 1 del Codice); la continuità può essere diretta, in capo allo stesso debitore, oppure indiretta, attraverso la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore (per effetto di cessione, usufrutto, affitto o conferimento in azienda).

Concordato minore liquidatorio

Il concordato minore liquidatorio nel quale non è prevista la prosecuzione dell’attività, ma la mera liquidazione dei beni; tale tipo di concordato è tuttavia ammesso solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2 del Codice), come rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale; ciò in quanto, altrimenti, si risolverebbe in un inutile appesantimento di costi e di tempi rispetto all’esecuzione individuale o alla liquidazione controllata, non conseguente pregiudizio per i creditori.

Gestore della crisi

Il Gestore della crisi è “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore” (D.M. 202/2014).

Possono presentare la domanda di iscrizione al Registro dei Gestori della crisi dell’Organismo gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari che: 

  • Siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;
  • Siano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;
  • Siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
  • Siano in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine;
  • Non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
  • Siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale quale Gestore della crisi.

Il Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ed il Direttore Generale della Giustizia Civile ne è il responsabile.  L’iscrizione e la cancellazione dei gestori della crisi dal Registro viene disposta dal Ministero attraverso provvedimenti del direttore generale.

Le funzioni del Gestore della Crisi sono diverse tra cui:

  • Aiuta il debitore nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta;
  • Lo coadiuva nell’esecuzione della stessa;
  • È chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di gestore della liquidazione;

Inoltre egli agisce in qualità di ausiliario del Giudice in occasione della relazione particolareggiata (piano del consumatore e liquidazione del patrimonio); verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati e, infine, rilascia l’attestazione di fattibilità del piano.

Organismo di composizione della crisi (O.C.C)

Cos’è, cosa fa e come interviene nella crisi del debitore:

L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è un ente che interviene all’interno delle procedure di composizione delle crisi quale parte terza, imparziale e indipendente, e al quale i debitori possono rivolgersi per poter far fronte all’esposizione debitoria nei confronti dei propri creditori.

L’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto n. 202 del 2014, definisce l’OCC come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

La natura pubblica dell’organismo di composizione della crisi è utile per garantire alcune condizioni che il legislatore ha ritenuto indispensabili per la corretta fruizione dei servizi dell’OCC, quali quelle di indipendenza e di professionalità.

In altri termini, l’organismo non potrà fare preferenze tra le diverse classi di creditori, né potrà intervenire nella redazione del piano.

Infine, la legge richiede che la costituzione e il funzionamento dell’organismo non gravino ulteriormente sulle finanze pubbliche, e che i compiti e le funzioni che sono attribuiti agli OCC possano essere svolti anche da professionisti o società tra professionisti che siano in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f., ovvero un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato. 

Ciò premesso, il ruolo dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento si esplica all’interno del quadro normativo della legge n. 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento utile per risolvere le condizioni di sovraindebitamento, definite dalla stessa legge come quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da determinare una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ciò premesso, i soggetti che ritengono di vivere in una condizione di sovraindebitamento, possono provare a risolverla anche mediante la composizione della crisi e, magari, cercare di ottenere un’esdebitazione.

L’OCC riceverà dunque le domande di avvio del procedimento della composizione della crisi e, una volta che avrà valutato il rispetto dei presupposti normativi, nominerà un professionista (il c.d. Gestore della crisi) che esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nel soddisfacimento dei creditori. 

Spetterà invece al debitore, con la consigliata assistenza di un legale di fiducia, formulare una proposta di accordo con i creditori, proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o chiedere la liquidazione del patrimonio, a seconda delle proprie caratteristiche e finalità. 

L’elenco degli OCC è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, dove è presente il Registro degli organismi crisi sovraindebitamento, e l’elenco dei gestori. 

Scorrendo l’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà dunque possibile individuare quello più vicino al proprio luogo di interessi.

Organismo di composizione della crisi ( O.C.C.)