Vai al contenuto

Gestione della crisi

Il Gestore della crisi è “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore” (D.M. 202/2014).

Possono presentare la domanda di iscrizione al Registro dei Gestori della crisi dell’Organismo gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari che: 

  • Siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;

  • Siano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;

  • Siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);

  • Siano in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine;

  • Non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;

  • Siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale quale Gestore della crisi.

Il Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ed il Direttore Generale della Giustizia Civile ne è il responsabile.  L’iscrizione e la cancellazione dei gestori della crisi dal Registro viene disposta dal Ministero attraverso provvedimenti del direttore generale.

Le funzioni del Gestore della Crisi sono diverse tra cui:

  • Aiuta il debitore nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta;
  • Lo coadiuva nell’esecuzione della stessa;
  • È chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di gestore della liquidazione;

inoltre egli agisce in qualità di ausiliario del Giudice in occasione della relazione particolareggiata (piano del consumatore e liquidazione del patrimonio); verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati e, infine, rilascia l’attestazione di fattibilità del piano.

Organismo di composizione della crisi ( O.C.C.)