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Il sovraindebitamento

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il sovraindebitamento

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

COS'È

La procedura di ristrutturazione dei debiti

La Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dall’art. 65 e seguenti del Codice della Crisi.

Si tratta di uno strumento giuridico molto vantaggioso, a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento perché non riesce a far fronte ai debiti con il proprio reddito e patrimonio.

Il vantaggio principale di questa soluzione è dato dal fatto che, il debitore, può liberarsi dai debiti pagando soltanto una parte delle somme effettivamente dovute, da quantificarsi secondo quanto il debitore può effettivamente pagare tutelando comunque un reddito minimo per vivere dignitosamente.

Procedura di ristrutturazione
Procedura di ristrutturazione

COS'È

La Procedura di ristrutturazione dei debiti

La Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dall’art. 65 e seguenti del Codice della Crisi.

Si tratta di uno strumento giuridico molto vantaggioso, a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento perché non riesce a far fronte ai debiti con il proprio reddito e patrimonio.

Il vantaggio principale di questa soluzione è dato dal fatto che, il debitore, può liberarsi dai debiti pagando soltanto una parte delle somme effettivamente dovute, da quantificarsi secondo quanto il debitore può effettivamente pagare tutelando comunque un reddito minimo per vivere dignitosamente.

Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Ecco le condizioni per la procedura di ristrutturazione del debito

Il piano del consumatore è riservato esclusivamente al consumatore (persona fisiche senza partita iva) che ha contratto debiti per motivi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale.

La Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere richiesta a condizione che il debitore:

  • Non sia sottoposto a diversa procedura concorsuale

  • Non abbia utilizzato altre procedure previste dalla Legge 3/2012 o del Codice della Crisi nei cinque anni precedenti

  • Non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore

Come per ogni strumento utile a fronteggiare una situazione di sovraindebitamento è necessario sottolineare il concetto di meritevolezza. Infatti, per poter usufruire della procedura in esame, è necessario che la situazione di sovraindebitamento non sia addebitabile a malafede, colpa grave o ad azioni fraudolente del soggetto richiedente.
Il debitore dovrà quindi dimostrare che il sovraindebitamento non sia attribuibile a una gestione irresponsabile delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali.

Con la ristrutturazione dei debiti del consumatore è il giudice – e non i creditori con il proprio voto – ad approvare la procedura.

Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Ecco le condizioni per la procedura di ristrutturazione del debito

Il piano del consumatore è riservato esclusivamente al consumatore (persona fisiche senza partita iva) che ha contratto debiti per motivi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale.

La Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere richiesta a condizione che il debitore:

  • Non sia sottoposto a diversa procedura concorsuale.

  • Non abbia utilizzato altre procedure previste dalla Legge 3/2012 o del Codice della Crisi nei cinque anni precedenti.

  • Non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.

Come per ogni strumento utile a fronteggiare una situazione di sovraindebitamento è necessario sottolineare il concetto di meritevolezza. Infatti, per poter usufruire della procedura in esame, è necessario che la situazione di sovraindebitamento non sia addebitabile a malafede, colpa grave o ad azioni fraudolente del soggetto richiedente.
Il debitore dovrà quindi dimostrare che il sovraindebitamento non sia attribuibile a una gestione irresponsabile delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali.

Con la ristrutturazione dei debiti del consumatore è il giudice – e non i creditori con il proprio voto – ad approvare la procedura.

IL RISULTATO

A piano completato

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

01.

02.

03.

04.

L’istanza

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nomina OCC

Deposito della proposta

‍L’istanza avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore deve esser depositata nel Tribunale di residenza del debitore e deve contenere tutta la documentazione attestante la propria situazione patrimoniale (debiti, patrimonio, dichiarazione dei redditi, etc…) La nostra società funge da advisor e ti coadiuverà nel recupero di tutta la documentazione necessaria per il deposito della pratica in Tribunale

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve contenere l’indicazione di tutti i creditori e della percentuale di credito che verrà soddisfatta per ciascuno di essi.



Il piano deve inoltre indicare il numero complessivo delle rate da pagare, la modalità di vendita di eventuali beni e le percentuali di credito soddisfatte.
Le tempistiche di pagamento potranno variare a seconda che il singolo creditore vanti un privilegio (ad esempio sia titolare di pegno o ipoteca) oppure sia soltanto chirografario.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore stabilirà quali sono le effettive disponibilità del debitore e le sue necessità di sostentamento, prevedendo il pagamento di una quota percentuale dei vari crediti esistenti.

È proprio questo l’aspetto più importante della procedura: se il piano viene successivamente approvato dal giudice, il debitore sarà tenuto a pagare solo le somme in esso indicate, che corrispondono ad una determinata percentuale di quelle effettivamente dovute.

Una volta adempiuto a ciò, egli sarà completamente libero da ogni debito in modo definitivo.
Nell’individuazione dell’importo complessivo da mettere a disposizione dei creditori, l’Organismo di Composizione della Crisi dovrà confermare quanto definito da debitore, e terrà conto, innanzitutto:

  • Della situazione reddituale del debitore (ad es. dell’ammontare del suo stipendio o pensione)
  • Della sua situazione patrimoniale (possesso di immobili o altri beni, ad es. autoveicoli)
  • Delle somme necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (ad esempio, canoni di locazione, bollette, spese alimentari, spese per l’istruzione dei figli etc.)

Va ricordato, inoltre, che nel compiuto delle somme messe a disposizione dei creditori possono rientrare anche entrate future a favore del debitore (ad esempio, il Tfr non ancora maturato, ma solo per un quinto…)

Dopo aver istruito la pratica dovrà esser coinvolto l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che, a sua volta, nominerà un Gestore della Crisi/attestatore.
Tecnicamente l’attestatore è un ausiliario del Giudice che dovrà certificare la veridicità e la completezza del piano e dei documenti.
L’OCC provvede alla stesura di una relazione particolareggiata in cui attesta, tra l’altro:


  • Che il richiedente non si è indebitato per sua colpa (tecnicamente il debito non deve essere assunto con colpa grave o comportamenti fraudolenti);
  • Che la documentazione da lui prodotta è completa e attendibile;
  • Che il piano per il sovraindebitamento è conveniente rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria (ad esempio, rispetto alla vendita all’asta dei beni eventualmente presenti nel patrimonio del debitore)
  • La sostenibilità della proposta, ovvero che il richiedente sia veramente in grado di pagare quello che promette con il piano

La relazione dell’Occ è l’ultimo documento che viene predisposto e verrà allegato al piano depositato presso il Tribunale competente.

A questo punto, viene deposita in tribunale la proposta di piano e la relazione, chiedendone l’omologazione da parte del Giudice.

Ricevuta la proposta, il giudice fissa un’udienza in cui possono intervenire anche i creditori, presentando le proprie osservazioni. 
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della proposta deve pervenire entro sei mesi dal deposito.

Se il giudice ritiene la proposta meritevole d’accoglimento, omologa Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Non è necessario, quindi, il consenso dei creditori, a differenza di quanto avviene in tante altre procedure di questo tipo questo.
Questo è il vero vantaggio del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , in quanto la decisione del Giudice è quasi sempre orientata a tutelare il debitore e la possibilità di sostenere uno stile di vita dignitoso.
Il debitore sarà tenuto a rispettare le scadenze previste dal piano, poiché in caso di mancato pagamento decadrà da ogni beneficio e il piano perderà efficacia: quindi se si ottiene l’approvazione di un piano del consumatore è fondamentale eseguire alla lettera tutto quello che è stato previsto.

Al termine del periodo di pagamento previsto nel piano omologato il debitore sarà legittimamente considerato libero a tutti gli effetti da ogni debito, pur avendo pagato, complessivamente, solo una parte delle somme effettivamente in origine dovute.

Dal momento in cui il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ottiene l’omologa da parte del Giudice, i creditori non possono più attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del debitore, ma non solo: eventuali aste, pignoramenti, etc vengono bloccati e integralmente sostituiti dal nuovo piano. 

Il piano blocca anche le cessioni del quinto dello stipendio.

Quello che il debitore non potrà pagare verrà esdebitazione, ovvero cancellato.

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

01.

L’istanza

‍L’istanza avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore deve esser depositata nel Tribunale di residenza del debitore e deve contenere tutta la documentazione attestante la propria situazione patrimoniale (debiti, patrimonio, dichiarazione dei redditi, etc…) La nostra società funge da advisor e ti coadiuverà nel recupero di tutta la documentazione necessaria per il deposito della pratica in Tribunale

02.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve contenere l’indicazione di tutti i creditori e della percentuale di credito che verrà soddisfatta per ciascuno di essi.



Il piano deve inoltre indicare il numero complessivo delle rate da pagare, la modalità di vendita di eventuali beni e le percentuali di credito soddisfatte. Le tempistiche di pagamento potranno variare a seconda che il singolo creditore vanti un privilegio (ad esempio sia titolare di pegno o ipoteca) oppure sia soltanto chirografario.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore stabilirà quali sono le effettive disponibilità del debitore e le sue necessità di sostentamento, prevedendo il pagamento di una quota percentuale dei vari crediti esistenti.
È proprio questo l’aspetto più importante della procedura: se il piano viene successivamente approvato dal giudice, il debitore sarà tenuto a pagare solo le somme in esso indicate, che corrispondono ad una determinata percentuale di quelle effettivamente dovute.

Una volta adempiuto a ciò, egli sarà completamente libero da ogni debito in modo definitivo.
Nell’individuazione dell’importo complessivo da mettere a disposizione dei creditori, l’Organismo di Composizione della Crisi dovrà confermare quanto definito da debitore, e terrà conto, innanzitutto:

  • Della situazione reddituale del debitore (ad es. dell’ammontare del suo stipendio o pensione).
  • Della sua situazione patrimoniale (possesso di immobili o altri beni, ad es. autoveicoli).
  • Delle somme necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (ad esempio, canoni di locazione, bollette, spese alimentari, spese per l’istruzione dei figli etc.).

Va ricordato, inoltre, che nel compiuto delle somme messe a disposizione dei creditori possono rientrare anche entrate future a favore del debitore (ad esempio, il Tfr non ancora maturato, ma solo per un quinto…)

03.

Nomina OCC

Dopo aver istruito la pratica dovrà esser coinvolto l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che, a sua volta, nominerà un Gestore della Crisi/attestatore.
Tecnicamente l’attestatore è un ausiliario del Giudice che dovrà certificare la veridicità e la completezza del piano e dei documenti.
L’OCC provvede alla stesura di una relazione particolareggiata in cui attesta, tra l’altro:


  • Che il richiedente non si è indebitato per sua colpa (tecnicamente il debito non deve essere assunto con colpa grave o comportamenti fraudolenti);

  • Che la documentazione da lui prodotta è completa e attendibile;

  • Che il piano per il sovraindebitamento è conveniente rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria (ad esempio, rispetto alla vendita all’asta dei beni eventualmente presenti nel patrimonio del debitore).

  • La sostenibilità della proposta, ovvero che il richiedente sia veramente in grado di pagare quello che promette con il piano.

La relazione dell’OCC è l’ultimo documento che viene predisposto e verrà allegato al piano depositato presso il Tribunale competente.

04.

Deposito della proposta

A questo punto, viene deposita in tribunale la proposta di piano e la relazione, chiedendone l’omologazione da parte del Giudice.

Ricevuta la proposta, il giudice fissa un’udienza in cui possono intervenire anche i creditori, presentando le proprie osservazioni. 
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della proposta deve pervenire entro sei mesi dal deposito.

Se il giudice ritiene la proposta meritevole d’accoglimento, omologa Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Non è necessario, quindi, il consenso dei creditori, a differenza di quanto avviene in tante altre procedure di questo tipo questo. Questo è il vero vantaggio del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , in quanto la decisione del Giudice è quasi sempre orientata a tutelare il debitore e la possibilità di sostenere uno stile di vita dignitoso.
Il debitore sarà tenuto a rispettare le scadenze previste dal piano, poiché in caso di mancato pagamento decadrà da ogni beneficio e il piano perderà efficacia: quindi se si ottiene l’approvazione di un piano del consumatore è fondamentale eseguire alla lettera tutto quello che è stato previsto.
Al termine del periodo di pagamento previsto nel piano omologato il debitore sarà legittimamente considerato libero a tutti gli effetti da ogni debito, pur avendo pagato, complessivamente, solo una parte delle somme effettivamente in origine dovute.

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IL RISULTATO

A piano completato

Dal momento in cui il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ottiene l’omologa da parte del Giudice, i creditori non possono più attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del debitore, ma non solo: eventuali aste, pignoramenti, etc vengono bloccati e integralmente sostituiti dal nuovo piano. 

Il piano blocca anche le cessioni del quinto dello stipendio.

Quello che il debitore non potrà pagare verrà esdebitazione, ovvero cancellato.

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NON PERDERE ALTRO TEMPO CONTATTACI SUBITO!

Se pensi di essere sovraindebitato contattaci clicca sotto e in pochi minuti il nostro software ti dirà se puoi accedere a una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e verrai ricontattato in meno di 48 ore dai nostri esperti per fissare un call GRATUITA.

Corso Vittorio Emanuele II n°30 20122 Milano

P.I.: 03259480139

© 2023 Gestione Debito. All rights reserved

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Meritevolezza

È importante, ricordare che, una delle condizioni per accedere alla procedura è la c.d. meritevolezza ossia:

  • Non deve avere effettuato atti in frode ai creditori, ovvero non deve avere sottratto del patrimonio.

  • Il debitore non deve aver determinato la condizione di sovraindebitamento in maniera dolosa o colposa. (si parla di colpa grave) Il sovraindebitamento deve essere quindi nato da situazioni di difficoltà oggettive, e non creato ad arte, o con comportamenti del tutto sconsiderati.

Esdebitazione

L’esdebitazione consiste sostanzialmente nella cancellazione dei debiti residui a carico di un soggetto che abbia subito una procedura concorsuale. L’istituto si basa sul principio che occorre garantire ai soggetti falliti o liquidati una c.d. second chance, che consente loro di essere liberati del fardello del debito, e quindi di recuperare la capacità di svolgere una nuova attività economica.

Organismo di composizione della crisi (O.C.C)

Cos’è, cosa fa e come interviene nella crisi del debitore:

L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è un ente che interviene all’interno delle procedure di composizione delle crisi quale parte terza, imparziale e indipendente, e al quale i debitori possono rivolgersi per poter far fronte all’esposizione debitoria nei confronti dei propri creditori.

L’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto n. 202 del 2014, definisce l’OCC come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

La natura pubblica dell’organismo di composizione della crisi è utile per garantire alcune condizioni che il legislatore ha ritenuto indispensabili per la corretta fruizione dei servizi dell’OCC, quali quelle di indipendenza e di professionalità.

In altri termini, l’organismo non potrà fare preferenze tra le diverse classi di creditori, né potrà intervenire nella redazione del piano.

Infine, la legge richiede che la costituzione e il funzionamento dell’organismo non gravino ulteriormente sulle finanze pubbliche, e che i compiti e le funzioni che sono attribuiti agli OCC possano essere svolti anche da professionisti o società tra professionisti che siano in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f., ovvero un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato. 

Ciò premesso, il ruolo dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento si esplica all’interno del quadro normativo della legge n. 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento utile per risolvere le condizioni di sovraindebitamento, definite dalla stessa legge come quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da determinare una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ciò premesso, i soggetti che ritengono di vivere in una condizione di sovraindebitamento, possono provare a risolverla anche mediante la composizione della crisi e, magari, cercare di ottenere un’esdebitazione.

L’OCC riceverà dunque le domande di avvio del procedimento della composizione della crisi e, una volta che avrà valutato il rispetto dei presupposti normativi, nominerà un professionista (il c.d. Gestore della crisi) che esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nel soddisfacimento dei creditori. 

Spetterà invece al debitore, con la consigliata assistenza di un legale di fiducia, formulare una proposta di accordo con i creditori, proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o chiedere la liquidazione del patrimonio, a seconda delle proprie caratteristiche e finalità. 

L’elenco degli OCC è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, dove è presente il Registro degli organismi crisi sovraindebitamento, e l’elenco dei gestori. 

Scorrendo l’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà dunque possibile individuare quello più vicino al proprio luogo di interessi.

Organismo di composizione della crisi ( O.C.C.)