COS'È
L’esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente è una misura prevista dall’art. 283 del nuovo Codice della crisi d’impresa, a favore dei soggetti sovraindebitati, che hanno ormai perso ogni patrimonio.
In ossequio all’art. 14-quaterdecies della Legge 3/2012, come novellata dal D.Lgs. n. 14/2019, detta procedura – a differenza di altre procedure di esdebitazione – può essere richiesta dal debitore persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali.
Non poter offrire utilità di prospettiva futura significa, in sostanza, non godere di alcun reddito (ad es. uno stipendio) o goderne in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori.


COS'È
L’esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente è una misura prevista dall’art. 283 del nuovo Codice della crisi d’impresa, a favore dei soggetti sovraindebitati, che hanno ormai perso ogni patrimonio.
In ossequio all’art. 14-quaterdecies della Legge 3/2012, come novellata dal D.Lgs. n. 14/2019, detta procedura – a differenza di altre procedure di esdebitazione – può essere richiesta dal debitore persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali.
Non poter offrire utilità di prospettiva futura significa, in sostanza, non godere di alcun reddito (ad es. uno stipendio) o goderne in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori.

CONDIZIONI
Ecco le condizioni per la procedura di
ristrutturazione del debito
Possono accedere a questa procedura:
- Consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati.
- Partite iva e piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui.
- Professionisti e altre categorie non fallibili come gli enti no profit.
- Aziende agricole.
- Startup innovative.
Anche per questo tipo di procedura vale il principio della “meritevolezza”. Ciò vuol dire che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave; in altre parole, il debitore deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza. Egli, inoltre, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto. L’esdebitazione può essere richiesta una sola volta nella vita e per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore rimarrà costantemente monitorata dal giudice (o da un suo delegato) perché, se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare, almeno parzialmente, i creditori.
Più precisamente, tale obbligo scatta nel momento in cui l’entità delle nuove entrate consenta di pagare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto. Ai fini di tale calcolo, dall’ammontare delle utilità sopravvenute dovrà essere previamente dedotto quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.

CONDIZIONI
Ecco le condizioni per la procedura di ristrutturazione del debito
Possono accedere a questa procedura:
- Consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati.
- Partite iva e piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui:
- Professionisti e altre categorie non fallibili come gli enti no profit.
- Aziende agricole.
- Startup innovative.
Anche per questo tipo di procedura vale il principio della “meritevolezza”. Ciò vuol dire che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave; in altre parole, il debitore deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza. Egli, inoltre, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto. L’esdebitazione può essere richiesta una sola volta nella vita e per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore rimarrà costantemente monitorata dal giudice (o da un suo delegato) perché, se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare, almeno parzialmente, i creditori.
Più precisamente, tale obbligo scatta nel momento in cui l’entità delle nuove entrate consenta di pagare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto. Ai fini di tale calcolo, dall’ammontare delle utilità sopravvenute dovrà essere previamente dedotto quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.

IL RISULTATO
A piano completato
COME FUNZIONA
Le fasi della procedura
01.
02.
03.
04.
Predisposizione documentale
Deposito del ricorso
Provvedimento del giudice
Attuazione del decreto
Per accedere alla procedura di esdebitazione, il richiedente dovrà predisporre la documentazione necessaria ed inviarla ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redigerà una relazione da allegare alla domanda da depositarsi presso il Tribunale di residenza.
Alla domanda vanno allegati:
- L’elenco dei creditori.
- La copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
- L’indicazione delle eventuali entrate del debitore e della sua famiglia, come ad esempio stipendi e pensioni.
Inoltre, il debitore deve elencare gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.
La domanda, comprensiva degli allegati, va presentata al giudice assieme alla relazione particolareggiata redatta dall’OCC.
In tale atto, l’O.C.C. è tenuto ad indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.
Inoltre, la relazione deve dare atto dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e deve contenere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata dal debitore.
Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che la relazione dell’O.C.C. deve esprimersi anche con riguardo all’operato dei soggetti finanziatori che vantino un credito nei confronti del debitore (ad es. banche, istituti finanziari etc.).
In particolare, l’O.C.C. deve attestare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, in occasione della concessione del prestito al debitore, del merito creditizio di quest’ultimo. In altre parole, si deve verificare se la banca, prima di concedere il prestito, abbia adeguatamente valutato la capacità del debitore di far fronte a tale prestito, in considerazione del suo reddito e del suo patrimonio.
Il Tribunale, valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti, con particolare riferimento alla meritevolezza del debitore concede con decreto l’esdebitazione del sovraindebitato che dovrà essere notificato a tutti i creditori.
Questi ultimi possono proporre opposizione all’esdebitazione entro 30 giorni. In tal caso, il giudice può confermare o revocare il decreto, a seguito di contraddittorio con le parti. Contro tale decisione, poi, sarà possibile proporre reclamo al tribunale.
Nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, l’OCC è tenuto a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione del debitore in ordine alle eventuali sopravvenienze rilevanti che determinano l’obbligo di pagamento dei debitori anteriori e, se il tribunale ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esigenza delle stesse. In questo periodo, la revoca del beneficio dell’esdebitazione può avvenire solo nel caso di mancato deposito della relazione annuale da parte del debitore.
Decorsi quattro anni, l’esdebitazione assume carattere definitivo, rimanendo ferma e intangibile anche nel caso in cui sopravvengono nel patrimonio del debitore nuove e rilevanti utilità.
L’esdebitazione determina l’inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti, con la conseguenza che i creditori rimasti insoddisfatti non potranno agire giudizialmente nei confronti del debitore per ottenerne il pagamento di quanto ancora non versato.
COME FUNZIONA
Le fasi della procedura
01.
Predisposizione documentale
Per accedere alla procedura di esdebitazione, il richiedente dovrà predisporre la documentazione necessaria ed inviarla ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redigerà una relazione da allegare alla domanda da depositarsi presso il Tribunale di residenza.
Alla domanda vanno allegati:
- L’elenco dei creditori.
- La copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
- L’indicazione delle eventuali entrate del debitore e della sua famiglia, come ad esempio stipendi e pensioni.
Inoltre, il debitore deve elencare gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.
02.
Deposito del ricorso
La domanda, comprensiva degli allegati, va presentata al giudice assieme alla relazione particolareggiata redatta dall’OCC.
In tale atto, l’O.C.C. è tenuto ad indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.
Inoltre, la relazione deve dare atto dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e deve contenere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata dal debitore.
Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che la relazione dell’O.C.C. deve esprimersi anche con riguardo all’operato dei soggetti finanziatori che vantino un credito nei confronti del debitore (ad es. banche, istituti finanziari etc.).
In particolare, l’O.C.C. deve attestare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, in occasione della concessione del prestito al debitore, del merito creditizio di quest’ultimo. In altre parole, si deve verificare se la banca, prima di concedere il prestito, abbia adeguatamente valutato la capacità del debitore di far fronte a tale prestito, in considerazione del suo reddito e del suo patrimonio.
03.
Provvedimento del giudice
Il Tribunale, valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti, con particolare riferimento alla meritevolezza del debitore concede con decreto l’esdebitazione del sovraindebitato che dovrà essere notificato a tutti i creditori.
Questi ultimi possono proporre opposizione all’esdebitazione entro 30 giorni. In tal caso, il giudice può confermare o revocare il decreto, a seguito di contraddittorio con le parti. Contro tale decisione, poi, sarà possibile proporre reclamo al tribunale.
04.
Attuazione del decreto
Nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, l’OCC è tenuto a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione del debitore in ordine alle eventuali sopravvenienze rilevanti che determinano l’obbligo di pagamento dei debitori anteriori e, se il tribunale ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esigenza delle stesse. In questo periodo, la revoca del beneficio dell’esdebitazione può avvenire solo nel caso di mancato deposito della relazione annuale da parte del debitore.
Decorsi quattro anni, l’esdebitazione assume carattere definitivo, rimanendo ferma e intangibile anche nel caso in cui sopravvengono nel patrimonio del debitore nuove e rilevanti utilità.

IL RISULTATO
A piano completato
L’esdebitazione determina l’inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti, con la conseguenza che i creditori rimasti insoddisfatti non potranno agire giudizialmente nei confronti del debitore per ottenerne il pagamento di quanto ancora non versato.