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Il sovraindebitamento

L’esdebitazione del debitore incapiente

Il sovraindebitamento

L’esdebitazione del debitore incapiente

COS'È

L’esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente è una misura prevista dall’art. 283 del nuovo
 Codice della crisi d’impresa, a favore dei soggetti sovraindebitati, che hanno ormai perso ogni patrimonio.

In ossequio all’art. 14-quaterdecies della Legge 3/2012, come novellata dal D.Lgs. n. 14/2019, detta procedura – a differenza di altre procedure di esdebitazione – può essere richiesta dal debitore persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali.

Non poter offrire utilità di prospettiva futura significa, in sostanza, non godere di alcun reddito (ad es. uno stipendio) o goderne in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori.

L’esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente

COS'È

L’esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente è una misura prevista dall’art. 283 del nuovo
 Codice della crisi d’impresa, a favore dei soggetti sovraindebitati, che hanno ormai perso ogni patrimonio.

In ossequio all’art. 14-quaterdecies della Legge 3/2012, come novellata dal D.Lgs. n. 14/2019, detta procedura – a differenza di altre procedure di esdebitazione – può essere richiesta dal debitore persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali.

Non poter offrire utilità di prospettiva futura significa, in sostanza, non godere di alcun reddito (ad es. uno stipendio) o goderne in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori.

Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Ecco le condizioni per la procedura di
ristrutturazione del debito

Possono accedere a questa procedura:

  • Consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati.

  • Partite iva e piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui.

  • Professionisti e altre categorie non fallibili come gli enti no profit.

  • Aziende agricole.

  • Startup innovative.

Anche per questo tipo di procedura vale il principio della “meritevolezza”. Ciò vuol dire che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave; in altre parole, il debitore deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza. Egli, inoltre, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto. L’esdebitazione può essere richiesta una sola volta nella vita e per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore rimarrà costantemente monitorata dal giudice (o da un suo delegato) perché, se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare, almeno parzialmente, i creditori.

Più precisamente, tale obbligo scatta nel momento in cui l’entità delle nuove entrate consenta di pagare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto. Ai fini di tale calcolo, dall’ammontare delle utilità sopravvenute dovrà essere previamente dedotto quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.

Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Ecco le condizioni per la procedura di ristrutturazione del debito

Possono accedere a questa procedura:

  • Consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati.

  • Partite iva e piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui:

  • Professionisti e altre categorie non fallibili come gli enti no profit.

  • Aziende agricole.

  • Startup innovative.

Anche per questo tipo di procedura vale il principio della “meritevolezza”. Ciò vuol dire che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave; in altre parole, il debitore deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza. Egli, inoltre, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto. L’esdebitazione può essere richiesta una sola volta nella vita e per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore rimarrà costantemente monitorata dal giudice (o da un suo delegato) perché, se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare, almeno parzialmente, i creditori.

Più precisamente, tale obbligo scatta nel momento in cui l’entità delle nuove entrate consenta di pagare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto. Ai fini di tale calcolo, dall’ammontare delle utilità sopravvenute dovrà essere previamente dedotto quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.

IL RISULTATO

A piano completato

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

01.

02.

03.

04.

Predisposizione documentale

Deposito del ricorso

Provvedimento del giudice

Attuazione del decreto

Per accedere alla procedura di esdebitazione, il richiedente dovrà predisporre la documentazione necessaria ed inviarla ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redigerà una relazione da allegare alla domanda da depositarsi presso il Tribunale di residenza.

Alla domanda vanno allegati:

  • L’elenco dei creditori.

  • La copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

  • L’indicazione delle eventuali entrate del debitore e della sua famiglia, come ad esempio stipendi e pensioni.

 

Inoltre, il debitore deve elencare gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

La domanda, comprensiva degli allegati, va presentata al giudice assieme alla relazione particolareggiata redatta dall’OCC. 

In tale atto, l’O.C.C. è tenuto ad indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Inoltre, la relazione deve dare atto dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e deve contenere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata dal debitore.

Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che la relazione dell’O.C.C. deve esprimersi anche con riguardo all’operato dei soggetti finanziatori che vantino un credito nei confronti del debitore (ad es. banche, istituti finanziari etc.).

In particolare, l’O.C.C. deve attestare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, in occasione della concessione del prestito al debitore, del merito creditizio di quest’ultimo. In altre parole, si deve verificare se la banca, prima di concedere il prestito, abbia adeguatamente valutato la capacità del debitore di far fronte a tale prestito, in considerazione del suo reddito e del suo patrimonio.

Il Tribunale, valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti, con particolare riferimento alla meritevolezza del debitore concede con decreto l’esdebitazione del sovraindebitato che dovrà essere notificato a tutti i creditori.

Questi ultimi possono proporre opposizione all’esdebitazione entro 30 giorni. In tal caso, il giudice può confermare o revocare il decreto, a seguito di contraddittorio con le parti. Contro tale decisione, poi, sarà possibile proporre reclamo al tribunale.

Nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, l’OCC è tenuto a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione del debitore in ordine alle eventuali sopravvenienze rilevanti che determinano l’obbligo di pagamento dei debitori anteriori e, se il tribunale ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esigenza delle stesse. In questo periodo, la revoca del beneficio dell’esdebitazione può avvenire solo nel caso di mancato deposito della relazione annuale da parte del debitore.

Decorsi quattro anni, l’esdebitazione assume carattere definitivo, rimanendo ferma e intangibile anche nel caso in cui sopravvengono nel patrimonio del debitore nuove e rilevanti utilità.

L’esdebitazione determina l’inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti, con la conseguenza che i creditori rimasti insoddisfatti non potranno agire giudizialmente nei confronti del debitore per ottenerne il pagamento di quanto ancora non versato.

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

01.

Predisposizione documentale

Per accedere alla procedura di esdebitazione, il richiedente dovrà predisporre la documentazione necessaria ed inviarla ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redigerà una relazione da allegare alla domanda da depositarsi presso il Tribunale di residenza.

Alla domanda vanno allegati:

  • L’elenco dei creditori.

  • La copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

  • L’indicazione delle eventuali entrate del debitore e della sua famiglia, come ad esempio stipendi e pensioni.

Inoltre, il debitore deve elencare gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

02.

Deposito del ricorso

La domanda, comprensiva degli allegati, va presentata al giudice assieme alla relazione particolareggiata redatta dall’OCC. 

In tale atto, l’O.C.C. è tenuto ad indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Inoltre, la relazione deve dare atto dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e deve contenere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata dal debitore.

Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che la relazione dell’O.C.C. deve esprimersi anche con riguardo all’operato dei soggetti finanziatori che vantino un credito nei confronti del debitore (ad es. banche, istituti finanziari etc.).

In particolare, l’O.C.C. deve attestare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, in occasione della concessione del prestito al debitore, del merito creditizio di quest’ultimo. In altre parole, si deve verificare se la banca, prima di concedere il prestito, abbia adeguatamente valutato la capacità del debitore di far fronte a tale prestito, in considerazione del suo reddito e del suo patrimonio.

03.

Provvedimento del giudice

Il Tribunale, valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti, con particolare riferimento alla meritevolezza del debitore concede con decreto l’esdebitazione del sovraindebitato che dovrà essere notificato a tutti i creditori.

Questi ultimi possono proporre opposizione all’esdebitazione entro 30 giorni. In tal caso, il giudice può confermare o revocare il decreto, a seguito di contraddittorio con le parti. Contro tale decisione, poi, sarà possibile proporre reclamo al tribunale.

04.

Attuazione del decreto

Nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, l’OCC è tenuto a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione del debitore in ordine alle eventuali sopravvenienze rilevanti che determinano l’obbligo di pagamento dei debitori anteriori e, se il tribunale ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esigenza delle stesse. In questo periodo, la revoca del beneficio dell’esdebitazione può avvenire solo nel caso di mancato deposito della relazione annuale da parte del debitore.

Decorsi quattro anni, l’esdebitazione assume carattere definitivo, rimanendo ferma e intangibile anche nel caso in cui sopravvengono nel patrimonio del debitore nuove e rilevanti utilità.

IL RISULTATO

A piano completato

L’esdebitazione determina l’inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti, con la conseguenza che i creditori rimasti insoddisfatti non potranno agire giudizialmente nei confronti del debitore per ottenerne il pagamento di quanto ancora non versato.

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NON PERDERE ALTRO TEMPO CONTATTACI SUBITO!

Se pensi di essere sovraindebitato contattaci clicca sotto e in pochi minuti il nostro software ti dirà se puoi accedere a una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e verrai ricontattato in meno di 48 ore dai nostri esperti per fissare un call GRATUITA.

Corso Vittorio Emanuele II n°30 20122 Milano

P.I.: 03259480139

© 2023 Gestione Debito. All rights reserved

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Meritevolezza

È importante, ricordare che, una delle condizioni per accedere alla procedura è la c.d. meritevolezza ossia:

  • Non deve avere effettuato atti in frode ai creditori, ovvero non deve avere sottratto del patrimonio.

  • Il debitore non deve aver determinato la condizione di sovraindebitamento in maniera dolosa o colposa. (si parla di colpa grave) Il sovraindebitamento deve essere quindi nato da situazioni di difficoltà oggettive, e non creato ad arte, o con comportamenti del tutto sconsiderati.

Esdebitazione

L’esdebitazione consiste sostanzialmente nella cancellazione dei debiti residui a carico di un soggetto che abbia subito una procedura concorsuale. L’istituto si basa sul principio che occorre garantire ai soggetti falliti o liquidati una c.d. second chance, che consente loro di essere liberati del fardello del debito, e quindi di recuperare la capacità di svolgere una nuova attività economica.

Organismo di composizione della crisi (O.C.C)

Cos’è, cosa fa e come interviene nella crisi del debitore:

L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è un ente che interviene all’interno delle procedure di composizione delle crisi quale parte terza, imparziale e indipendente, e al quale i debitori possono rivolgersi per poter far fronte all’esposizione debitoria nei confronti dei propri creditori.

L’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto n. 202 del 2014, definisce l’OCC come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

La natura pubblica dell’organismo di composizione della crisi è utile per garantire alcune condizioni che il legislatore ha ritenuto indispensabili per la corretta fruizione dei servizi dell’OCC, quali quelle di indipendenza e di professionalità.

In altri termini, l’organismo non potrà fare preferenze tra le diverse classi di creditori, né potrà intervenire nella redazione del piano.

Infine, la legge richiede che la costituzione e il funzionamento dell’organismo non gravino ulteriormente sulle finanze pubbliche, e che i compiti e le funzioni che sono attribuiti agli OCC possano essere svolti anche da professionisti o società tra professionisti che siano in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f., ovvero un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato. 

Ciò premesso, il ruolo dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento si esplica all’interno del quadro normativo della legge n. 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento utile per risolvere le condizioni di sovraindebitamento, definite dalla stessa legge come quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da determinare una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ciò premesso, i soggetti che ritengono di vivere in una condizione di sovraindebitamento, possono provare a risolverla anche mediante la composizione della crisi e, magari, cercare di ottenere un’esdebitazione.

L’OCC riceverà dunque le domande di avvio del procedimento della composizione della crisi e, una volta che avrà valutato il rispetto dei presupposti normativi, nominerà un professionista (il c.d. Gestore della crisi) che esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nel soddisfacimento dei creditori. 

Spetterà invece al debitore, con la consigliata assistenza di un legale di fiducia, formulare una proposta di accordo con i creditori, proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o chiedere la liquidazione del patrimonio, a seconda delle proprie caratteristiche e finalità. 

L’elenco degli OCC è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, dove è presente il Registro degli organismi crisi sovraindebitamento, e l’elenco dei gestori. 

Scorrendo l’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà dunque possibile individuare quello più vicino al proprio luogo di interessi.

Organismo di composizione della crisi ( O.C.C.)