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Il sovraindebitamento

La liquidazione controllata del sovraindebitato

Il sovraindebitamento

La liquidazione controllata del sovraindebitato

COS'È

La liquidazione controllata del sovraindebitato

La liquidazione controllata del sovraindebitato è disciplinata dagli articoli 268- 277 C.C.I.I. e si tratta di una procedura di sovraindebitamento con la quale si possono chiudere tutte le posizioni debitorie di una persona in difficoltà utilizzando il patrimonio e parte del reddito della stessa, anche se i beni costituiscono solo una parte del debito accumulato.

Con questa procedura, quindi, viene distribuito il ricavato della vendita, riscossione o cessione dei beni del debitore ai rispettivi creditori, e contestualmente avviene l’esdebitazione del debitore.

La procedura di liquidazione controllata viene presentata nel tribunale di residenza con la quale si dichiara di non essere più in grado di pagare i propri debiti. Con l’apertura della procedura di liquidazione, viene nominato un liquidatore da parte del tribunale che ha il compito di acquisire l’eventuale patrimonio del debitore (case, liquidità…) e una parte dei suoi redditi, e distribuirli ai creditori, secondo criteri previsti dalla legge.

A seguito della liquidazione vengono bloccate le azioni esecutive dei singoli creditori (come ad esempio pignoramenti, vendite all’asta, etc.). Questi non significa che i beni non verranno venduti, ma che verrà fatto dalla procedura di liquidazione, con alcuni vantaggi per il debitore, come ad esempio vedersi tutelato un reddito minimo per la propria famiglia.

Liquidazione controllata del sovraindebitato

COS'È

La liquidazione controllata del sovraindebitato

La liquidazione controllata del sovraindebitato è disciplinata dagli articoli 268- 277 C.C.I.I. e si tratta di una procedura di sovraindebitamento con la quale si possono chiudere tutte le posizioni debitorie di una persona in difficoltà utilizzando il patrimonio e parte del reddito della stessa, anche se i beni costituiscono solo una parte del debito accumulato.

Con questa procedura, quindi, viene distribuito il ricavato della vendita, riscossione o cessione dei beni del debitore ai rispettivi creditori, e contestualmente avviene l’esdebitazione del debitore.

La procedura di liquidazione controllata viene presentata nel tribunale di residenza con la quale si dichiara di non essere più in grado di pagare i propri debiti. Con l’apertura della procedura di liquidazione, viene nominato un liquidatore da parte del tribunale che ha il compito di acquisire l’eventuale patrimonio del debitore (case, liquidità…) e una parte dei suoi redditi, e distribuirli ai creditori, secondo criteri previsti dalla legge.

A seguito della liquidazione vengono bloccate le azioni esecutive dei singoli creditori (come ad esempio pignoramenti, vendite all’asta, etc.). Questi non significa che i beni non verranno venduti, ma che verrà fatto dalla procedura di liquidazione, con alcuni vantaggi per il debitore, come ad esempio vedersi tutelato un reddito minimo per la propria famiglia.

Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Ecco le condizioni per la procedura di
liquidazione del patrimonio

Alla procedura di liquidazione del patrimonio possono accedere:

  • Tutti i debitori insolventi o in grave stato di indebitamento, ovverosia risultino definitivamente incapaci di far fronte a tutti i propri debiti
.


  • Debitori non soggetti al fallimento.
Concordato_minore_2

CONDIZIONI

Ecco le condizioni per la procedura di liquidazione del patrimonio

Alla procedura di liquidazione del patrimonio possono accedere:

  • Tutti i debitori insolventi o in grave stato di indebitamento, ovverosia risultino definitivamente incapaci di far fronte a tutti i propri debiti
.
  • Debitori non soggetti al fallimento.

IL RISULTATO

A piano completato

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

01.

02.

03.

Predisposizione documentale

Deposito della ricorso

Nomina OCC

Per avviare la procedura serve predisporre una serie di documenti ed elenchi (patrimonio, debiti, atti di straordinaria amministrazione, etc) con i quali rivolgersi ad un OCC per ottenere una relazione di attestazione della propria situazione di sovraindebitamento.

Ottenuta la relazione andranno depositati presso la sezione fallimentare del Tribunale di residenza, sia la documentazione necessaria che la relazione del Gestore incaricato dall’OCC.
Una volta predisposta la documentazione necessaria, ed avviata la richiesta in Tribunale, il debitore non farà altro che mettere a disposizione tutti i propri beni e gli eventuali crediti che vanta verso terzi per pagare almeno una parte del proprio debito.

Il Giudice della procedura stabilisce quanto servirà per vivere alla famiglia del debitore, considerando sia gli impegni che gli altri redditi presenti, e quella somma sarà lasciata al debitore, mentre eventuali somme maggiori dovranno essere versate ai creditori.

A questo punto, viene nominato un liquidatore al quale è affidato il compito di vendere i beni ed esigere o cedere i crediti. Una volta realizzato il valore economico di tutto il patrimonio del debitore, questo viene distribuito ai creditori e la procedura si chiude.


Passati tre anni dall’apertura della liquidazione, il debitore potrà chiedere l’esdebitazione: ovvero la cancellazione di tutti i debiti non pagati. E ‘importante sapere che, se la procedura dovesse durare più di tre anni – cosa comune se sono presenti immobili da vendere – il debitore ha comunque la possibilità di chiedere di diritto l’esdebitazione dopo tre anni.

COME FUNZIONA

Le fasi della procedura

01.

Predisposizione documentale

Per avviare la procedura serve predisporre una serie di documenti ed elenchi (patrimonio, debiti, atti di straordinaria amministrazione, etc) con i quali rivolgersi ad un OCC per ottenere una relazione di attestazione della propria situazione di sovraindebitamento.

02.

Deposito della ricorso

Ottenuta la relazione andranno depositati presso la sezione fallimentare del Tribunale di residenza, sia la documentazione necessaria che la relazione del Gestore incaricato dall’OCC.
Una volta predisposta la documentazione necessaria, ed avviata la richiesta in Tribunale, il debitore non farà altro che mettere a disposizione tutti i propri beni e gli eventuali crediti che vanta verso terzi per pagare almeno una parte del proprio debito.

Il Giudice della procedura stabilisce quanto servirà per vivere alla famiglia del debitore, considerando sia gli impegni che gli altri redditi presenti, e quella somma sarà lasciata al debitore, mentre eventuali somme maggiori dovranno essere versate ai creditori.

03.

Nomina OCC

A questo punto, viene nominato un liquidatore al quale è affidato il compito di vendere i beni ed esigere o cedere i crediti. Una volta realizzato il valore economico di tutto il patrimonio del debitore, questo viene distribuito ai creditori e la procedura si chiude.


IL RISULTATO

A piano completato

Passati tre anni dall’apertura della liquidazione, il debitore potrà chiedere l’esdebitazione: ovvero la cancellazione di tutti i debiti non pagati. E ‘importante sapere che, se la procedura dovesse durare più di tre anni – cosa comune se sono presenti immobili da vendere – il debitore ha comunque la possibilità di chiedere di diritto l’esdebitazione dopo tre anni.

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NON PERDERE ALTRO TEMPO CONTATTACI SUBITO!

Se pensi di essere sovraindebitato contattaci clicca sotto e in pochi minuti il nostro software ti dirà se puoi accedere a una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e verrai ricontattato in meno di 48 ore dai nostri esperti per fissare un call GRATUITA.

Corso Vittorio Emanuele II n°30 20122 Milano

P.I.: 03259480139

© 2023 Gestione Debito. All rights reserved

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Esdebitazione

L’esdebitazione consiste sostanzialmente nella cancellazione dei debiti residui a carico di un soggetto che abbia subito una procedura concorsuale. L’istituto si basa sul principio che occorre garantire ai soggetti falliti o liquidati una c.d. second chance, che consente loro di essere liberati del fardello del debito, e quindi di recuperare la capacità di svolgere una nuova attività economica.

Organismo di composizione della crisi (O.C.C)

Cos’è, cosa fa e come interviene nella crisi del debitore:

L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è un ente che interviene all’interno delle procedure di composizione delle crisi quale parte terza, imparziale e indipendente, e al quale i debitori possono rivolgersi per poter far fronte all’esposizione debitoria nei confronti dei propri creditori.

L’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto n. 202 del 2014, definisce l’OCC come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

La natura pubblica dell’organismo di composizione della crisi è utile per garantire alcune condizioni che il legislatore ha ritenuto indispensabili per la corretta fruizione dei servizi dell’OCC, quali quelle di indipendenza e di professionalità.

In altri termini, l’organismo non potrà fare preferenze tra le diverse classi di creditori, né potrà intervenire nella redazione del piano.

Infine, la legge richiede che la costituzione e il funzionamento dell’organismo non gravino ulteriormente sulle finanze pubbliche, e che i compiti e le funzioni che sono attribuiti agli OCC possano essere svolti anche da professionisti o società tra professionisti che siano in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f., ovvero un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato. 

Ciò premesso, il ruolo dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento si esplica all’interno del quadro normativo della legge n. 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento utile per risolvere le condizioni di sovraindebitamento, definite dalla stessa legge come quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da determinare una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ciò premesso, i soggetti che ritengono di vivere in una condizione di sovraindebitamento, possono provare a risolverla anche mediante la composizione della crisi e, magari, cercare di ottenere un’esdebitazione.

L’OCC riceverà dunque le domande di avvio del procedimento della composizione della crisi e, una volta che avrà valutato il rispetto dei presupposti normativi, nominerà un professionista (il c.d. Gestore della crisi) che esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nel soddisfacimento dei creditori. 

Spetterà invece al debitore, con la consigliata assistenza di un legale di fiducia, formulare una proposta di accordo con i creditori, proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o chiedere la liquidazione del patrimonio, a seconda delle proprie caratteristiche e finalità. 

L’elenco degli OCC è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, dove è presente il Registro degli organismi crisi sovraindebitamento, e l’elenco dei gestori. 

Scorrendo l’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà dunque possibile individuare quello più vicino al proprio luogo di interessi.

Organismo di composizione della crisi ( O.C.C.)