Organismo di composizione della crisi (O.C.C)
Cos’è, cosa fa e come interviene nella crisi del debitore:
L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è un ente che interviene all’interno delle procedure di composizione delle crisi quale parte terza, imparziale e indipendente, e al quale i debitori possono rivolgersi per poter far fronte all’esposizione debitoria nei confronti dei propri creditori.
L’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto n. 202 del 2014, definisce l’OCC come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.
La natura pubblica dell’organismo di composizione della crisi è utile per garantire alcune condizioni che il legislatore ha ritenuto indispensabili per la corretta fruizione dei servizi dell’OCC, quali quelle di indipendenza e di professionalità.
In altri termini, l’organismo non potrà fare preferenze tra le diverse classi di creditori, né potrà intervenire nella redazione del piano.
Infine, la legge richiede che la costituzione e il funzionamento dell’organismo non gravino ulteriormente sulle finanze pubbliche, e che i compiti e le funzioni che sono attribuiti agli OCC possano essere svolti anche da professionisti o società tra professionisti che siano in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f., ovvero un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato.
Ciò premesso, il ruolo dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento si esplica all’interno del quadro normativo della legge n. 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento utile per risolvere le condizioni di sovraindebitamento, definite dalla stessa legge come quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da determinare una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Ciò premesso, i soggetti che ritengono di vivere in una condizione di sovraindebitamento, possono provare a risolverla anche mediante la composizione della crisi e, magari, cercare di ottenere un’esdebitazione.
L’OCC riceverà dunque le domande di avvio del procedimento della composizione della crisi e, una volta che avrà valutato il rispetto dei presupposti normativi, nominerà un professionista (il c.d. Gestore della crisi) che esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nel soddisfacimento dei creditori.
Spetterà invece al debitore, con la consigliata assistenza di un legale di fiducia, formulare una proposta di accordo con i creditori, proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o chiedere la liquidazione del patrimonio, a seconda delle proprie caratteristiche e finalità.
L’elenco degli OCC è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, dove è presente il Registro degli organismi crisi sovraindebitamento, e l’elenco dei gestori.
Scorrendo l’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà dunque possibile individuare quello più vicino al proprio luogo di interessi.