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Q&A

Domande frequenti

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Domande frequenti

1. Quali sono i vantaggi delle procedure di sovraindebitamento?

Il principale vantaggio per chi si avvale di una procedura di sovraindebitamento è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
Attraverso tali procedure il debitore può ottenere pertanto la cancellazione dei debiti residui non pagati, e conseguentemente un “nuovo inizio” (“fresh start”), senza essere più inseguito a vita da banche e finanziarie, reinserendosi nella vita economica.

2. Quali sono i costi delle procedure di indebitamento?

I costi per accadere a una procedura di sovraindebitamento sono costituiti da:

– Il compenso all’OCC, stabilito in base a una serie di parametri (per lo più in percentuale sull’attivo e/o il passivo); si tratta comunque di un compenso ridotto.

– I costi della nostra consulenza e quella del legale che ti affiancherà nell’intero percorso che ti porterà all’esdebitazione, anch’essi molto contenuti e vantaggiosi, se paragonati ai benefici che un soggetto può ottenere da tali procedure.

3. Quali sono i debiti che posso “cancellare” o ridurre con le procedure previste nel codice della crisi?

l Codice della Crisi permette di cancellare tutte le tipologie di debito:

– Verso le banche e finanziarie in genere.

– Verso fornitori, privati (quali ad esempio i debiti di condominio).


- Verso le Pubbliche Amministrazioni (quali Agenzia delle Entrate, Equitalia, ecc…)

.

I prestiti sotto forma di cessioni del quinto dello stipendio sono equiparati agli altri debiti bancari, e quindi possono essere non pagati. Con l’avvio di una procedura di sovraindebitamento, anche la trattenuta sullo stipendio viene bloccata.

4. Possono accedere tutti alle procedure di sovraindebitamento?

NO. Non Possono accedere alla procedura di Sovraindebitamento:

– L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali

– Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento.

– Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore.

– Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Soggetti non meritevoli

5. Se ho la casa all’asta posso ancora accedere a una procedura di sovraindebitamento?

SI. La procedura di liquidazione del patrimonio è uno degli strumenti introdotti dal legislatore proprio per far fronte a queste situazioni. E’ quindi possibile accedere alla procedura liquidatoria anche se è già in corso il pignoramento o la vendita all’asta dell’immobile. In questi casi, il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporne la sospensione.

6. Quando il saldo e stralcio è preferibile a una procedura di sovraindebitamento?

l Saldo e stralcio e la Procedura di sovraindebitamento sono due valide soluzioni per risolvere le posizioni debitorie. Tuttavia, è bene sapere che in base alla particolare situazione patrimoniale ed esposizione debitoria del soggetto, vale la pena preferire l’una o l’altra procedura. In particolare, opteremo con il SALDO E STRALCIO se:

– Vi sono solo uno o due creditori (meglio se bancari) o comunque i debiti totali non superano i 30/40.000 euro.

– Il debitore dispone di una somma liquida da utilizzare per fare una proposta di saldo e stralcio alla banca.

È invece preferibile, la PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO, quando:

– Il debitore ha molti debiti, e allo stesso tempo anche molti creditori.

– Il debitore non ha somme da subito disponibili per effettuare una procedura di saldo e stralcio.

– C’ è un immobile che è già stato pignorato (ad esempio dall’ Agenzie delle Entrate).

– Oltre ai debiti con le banche, il debitore ha contratto anche altri debiti.

In tutti questi casi, la procedura di sovraindebitamento consente di intervenire su tutti i creditori e di liberare completamente il debitore da tutte le sue esposizioni debitorie.

7. Nel concordato minore la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per il debittore?

La suddivisione in classi dei creditori è obbligatoria solo nei seguenti casi:

– Per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3 del Codice); ad es., se un creditore è garantito da una fideiussione prestata da un terzo, deve obbligatoriamente inserito in una classe separata rispetto agli altri creditori privi di garanzia, perché la sua posizione economica è diversa, in ragione della garanzia che assiste il suo credito e che gli consente di ottenere dal garante quanto non otterrà dal debitore con il concordato minore.

– Quando il concordato minore è in continuità.

– Quando il concordato minore è liquidatorio, se sono presenti creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, oppure se i creditori vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal pagamento in danaro.

8. Nel concordato minore i creditori privilegiati muniti di pegno o ipoteca sono sempre soddisfatti ?

NO. I crediti privilegiati muniti di pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche parzialmente purché, ne venga garantito il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

9. Nel concordato minore cosa accade quando non vi è assenso dei creditori ?

In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori, o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile solo laddove il tribunale ritenga che, il credito dell’opponente, possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione dei beni. 
Se il giudice rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su apposita istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

10. Nel concordato minore hanno tutti diritto di voto?

NO. Non possono votare né sono contati per il raggiungimento della maggioranza, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

11. A seguito dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio cosa accade alle procedure esecutive in essere ad es. pignoramento del quinto dello stipendio?

L’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, blocca sia le trattenute per cessione del quinto che, eventuali trattenute sullo stipendio derivanti da pignoramento. Chiaramente il blocco vale dalla data di apertura della liquidazione, mentre le somme precedentemente pagate ai creditori rimarranno a loro.

12. Con la liquidazione controllata del sovraindebitamento, vengono acquisiti dalla procedura tutti i beni del debitore?

NO. La liquidazione controllata non acquisisce tutti i beni. 
Ce ne sono alcuni, infatti, che rimangono fuori dalla procedura come ad esempio:

– La quota di reddito necessaria per vivere.

– I beni strettamente personali.

– I redditi acquisiti per mantenimento (ad esempio dall’ex coniuge per i figli).

– I beni relativi all’attività economica se prosegue: licenze, concessioni pubbliche etc…

– Per quanto riguarda le automobili possedute dal debitore: la regola sarebbe quella della vendita, ma spesso – se non hanno un valore elevato – se ne può ottenere il mantenimento in capo al debitore, ben argomentandone la necessità.

– In particolare, per quanto riguarda l’attività economica svolta da debitore (che ad esempio potrebbe essere un piccolo imprenditore), il Giudice della procedura.

– Su richiesta – può autorizzare che prosegua, ma solo se ne derivano utilità anche per la procedura. Questo significa che una parte dei redditi dovrebbero essere versati alla procedura stessa.

13. Cosa accade se il debitore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata si oppone alla vendita dei propri beni?

Se il debitore, dopo avere avviato la procedura di liquidazione, non collaborasse (ad esempio non mettendo a disposizione alcuni beni, o non versando le quote di reddito previste) il liquidatore ha il potere di agire coattivamente, obbligando il debitore al rispetto di quanto disposto in fase di apertura della liquidazione: il debitore che non collabora potrebbe inoltre vedersi negata l’esdebitazione.

14. Alla procedura di liquidazione controllata si accede solo in presenza di beni immobili?

In linea generale deve ritenersi che, il debitore, può accedere alla procedura di liquidazione controllata anche se non possiede beni mobili o immobili purché sia in grado di versare alla procedura almeno una parte della propria retribuzione / reddito. 
Se invece il debitore non ha patrimonio, e non ha redditi (oppure ha redditi bassi, che non gli permettono di versare nulla ad un’eventuale procedura), non è possibile avviare questo tipo di procedura. 
In questo caso sarà necessario valutare se vi sono i presupposti per richiedere l’esdebitazione in qualità di debitore incapiente.

15. Ci sono categorie di debito che non possono essere cancellate nemmeno utilizzando la procedura dell’esdebitazione?

Si. Non possono essere cancellati:

– I debiti alimentari (l’assegno di mantenimento di moglie o figli, per intenderci);

– I debiti derivanti da alcune tipologie di sentenze giudiziarie: tecnicamente si tratta dei debiti classificati come rinvenienti da danno per fatto illecito extracontrattuale.


Tutti gli altri debiti, invece, possono rientrare nel piano di esdebitazione, quindi sia i debiti verso le banche, che verso l’Agenzia delle Entrate (ex-Equitalia). 
Rientrano anche i debiti verso i fornitori o verso i privati come il condominio e verso il fisco

16. Cosa si intende per procedura familiare?

La procedura di concordato minore può essere presentata in modo unitario da più membri della stessa famiglia (art. 66 del Codice). 
È consentito, infatti, ai membri di una stessa famiglia di presentare un’unica domanda di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, che coinvolge tutti i membri della famiglia che ne abbiano fatto richiesta. La procedura unitaria di concordato minore permette una più efficiente gestione della complessiva situazione di sovraindebitamento.
 L’accesso ad una procedura familiare nel concordato minore non è comunque un obbligo, in quanto i membri della stessa famiglia in possesso del presupposto soggettivo e oggettivo restano liberi di non utilizzare questa facoltà e di presentare eventuali domande separate.
Ciò premesso, è necessario che tutti i singoli membri della famiglia che presentano la domanda integrino il presupposto soggettivo per accedere alla procedura e che ciascuno di essi versi in situazione di sovraindebitamento.

Vuoi sapere di più sulla procedura familiare nel concordato minore?

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Procedura familiare nel concordato minore

L’ammissione ad una procedura familiare nel concordato minore è subordinata alla presenza di almeno una di queste condizioni (art. 66, comma 2 del Codice):

  • Deve trattarsi dimembri della stessa famiglia (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016conviventi (che cioè condividono lo stesso domicilio e/o residenza);

  • Se non conviventi, il sovraindebitamento deve avere origine comune, nel senso di essere causato dai medesimi debiti (ad es., mutuo contratto dal figlio con la fideiussione prestata da un genitore non convivente, o debito derivante da una successione ereditaria dal comune dante causa sovraindebitato).

La procedura familiare di ristrutturazione dei debiti si apre con il deposito della domanda di accesso innanzi al Tribunale competente. Nel caso in cui tutti i membri della stessa famiglia siano conviventi, il Tribunale sarà necessariamente quello in cui tutti hanno fissato la propria residenza o domicilio (art. 27, comma 3, lett. b del Codice). Nel caso in cui tutti i membri della stessa famiglia siano conviventi, ma alcuni di essi esercitino attività d’impresa, competente territorialmente sia il tribunale nel cui circondario è posta la sede legale o sede effettiva dell’attività (art. 27, comma 3, lett. a), sia il tribunale nel cui circondario è posta la residenza o il domicilio (art. 27, comma 3, lett. b), a scelta ai debitori. Qualora tutti i membri della stessa famiglia non siano conviventi ed abbiano residenza o domicilio in circondari diversi di Tribunale, è rimessa ai debitori la scelta di uno tra i vari tribunali astrattamente competenti.

I membri della stessa famiglia devono presentare un’unica domanda, corredata di tutta la documentazione prevista. La proposta di ciascuno, intesa come offerta e impegno che il debitore propone ai propri creditori, è invece autonoma e differenziata, in quanto deve essere rivolta in modo esclusivo ai propri creditori e basata sul proprio attivo, non essendo possibile confondere le masse attive e le masse passive. Così, ad es., se la procedura familiare viene avanzata da marito, moglie e figlio maggiorenne, unica sarà la domanda introduttiva e la documentazione allegata, ma differenziata sarà la proposta di ciascuno: il marito potrà proporre la soddisfazione dei creditori nella misura del 20%; la moglie nella misura del 30% ed il figlio maggiorenne nella misura del 50%, tenendo conto ciascuno del proprio attivo e del proprio passivo.

L’apertura della procedura avviene necessariamente per tutti i membri della famiglia, ed eventuali elementi ostativi per un singolo membro determinino l’inammissibilità del ricorso con riferimento all’intera procedura e, quindi, per tutti i membri della famiglia. Viene sempre nominato un unico OCC, il cui compenso dovrà poi essere ripartito tra i membri della famiglia in modo proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.

L’unificazione della procedura non può spingersi sino a prevedere una votazione unica e indifferenziata di tutti i creditori dei diversi membri della famiglia, perché questo urta con il principio della separazione delle masse attive e passive, in applicazione del quale i creditori di ciascun membro devono votare separatamente dagli altri sulla specifica proposta loro rivolta. Non vi è, quindi, un’unica votazione, ma distinte e separate – seppure contestuali – votazioni. Ai fini dell’approvazione del concordato minore familiare è però necessaria l’approvazione di tutte le proposte dei singoli membri della famiglia, non essendo prevista alcuna regola che consenta di superare l’eventuale voto contrario dei creditori di un membro. Se, quindi, i creditori anche di un solo membro della famiglia rigettano la proposta loro sottoposta, si considera non approvato l’intero concordato minore familiare. L’unitarietà della procedura riacquista, poi, pieno vigore in fase di omologazione e revoca, in quanto i provvedimenti del tribunale hanno ad oggetto l’unica procedura familiare e, quindi, tutti i membri della famiglia.

Per tutto quanto non specificamente previsto, trova applicazione nella procedura di concordato minore familiare la disciplina dettata per la procedura di concordato minore singola.

 
 

Organismo di composizione della crisi ( O.C.C.)